11/11/2025
Stagione: 2025-2026
L’art. 99 NOIF, come modificato da ultimo con il C.U. n. 233/A del 31 maggio 2024, al comma 1, correla inequivocabilmente l’insorgere - in capo alla società per la quale il calciatore è stato precedentemente tesserato - del diritto di credito alla percezione del premio di formazione tecnica alla “[…] stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di apprendistato professionalizzante […]”. Con il che, avendo il legislatore federale espressamente evocato il concetto di stipula (del contratto di apprendistato professionalizzante), non può che riferirsi la determinazione del regime giuridico applicabile al regolamento contrattuale e l’insorgenza (o meno) del predetto diritto al premio di formazione tecnica al momento di formazione del vincolo contrattuale tra le parti, senza che possano rilevare le ulteriori determinazioni che le stesse parti abbiano assunto e che possano se del caso aver inciso sulla efficacia di tale contratto. Tale conclusione interpretativa è anche quella che maggiormente assicura e preserva la volontà delle parti di cristallizzare il proprio vincolo in considerazione del regime giuridico vigente al momento della formazione dell’accordo, senza essere esposte a sopravvenienze normative che possano compromettere o minare del tutto il programma negoziale convenuto. Opinando diversamente, si sortirebbe l’effetto di determinare l’applicazione retroattiva delle sopravvenute disposizioni modificative dell’art. 99 NOIF, in violazione finanche del generale principio dell’art. 11, comma 1 preleggi, secondo cui, come noto, “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. [(Nel caso si specie la Corte ha respinto la tesi secondo cui la disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso di attribuire alle società per le quali il calciatore è stato in precedenza tesserato (in assenza di contratto di lavoro sportivo) il diritto al premio di formazione tecnica anche nel caso in cui il contratto di apprendistato professionalizzante fosse stato sottoscritto prima dell’entrata in vigore della predetta modifica normativa (i.e. prima del 31 maggio 2024), purché gli effetti dello stesso fossero decorsi dal 1° luglio 2024 (i.e. data di entrata in vigore del predetto C.U. 233/A)].
Numero: n. 0040/CFA/2025-2026/B
Presidente: Scordino
Relatore: Vitale
Riferimenti normativi: art. 99, comma 1, NOIF; C.U. n. 233/A del 31 maggio 2024; art. 11, comma 1, preleggi