Calciatore - premio di formazione tecnica – società del precedente tesseramento - diritto di credito – nasce alla stipula del primo contratto di apprendistato – ulteriori determinazioni che incidono sull’efficacia del contratto – non rilevano

1/8/2026

Stagione: 2025-2026

L’art. 99 NOIF, come modificato da ultimo con il C.U. n. 233/A del 31 maggio 2024 “correla inequivocabilmente l’insorgere - in capo alla società per la quale il calciatore è stato precedentemente tesserato - del diritto di credito alla percezione del premio di formazione tecnica alla «[…] stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di apprendistato professionalizzante […]»”. Con il che, avendo il legislatore federale espressamente evocato il concetto di stipula (del contratto di apprendistato professionalizzante), non può che riferirsi la determinazione del regime giuridico applicabile al regolamento contrattuale e l’insorgenza (o meno) del predetto diritto al premio di formazione tecnica al momento di formazione del vincolo contrattuale tra le parti, senza che possano rilevare le ulteriori determinazioni che le stesse parti abbiano assunto e che possano se del caso aver inciso sulla efficacia di tale contratto. Tale conclusione interpretativa è anche quella che maggiormente assicura e preserva la volontà delle parti di cristallizzare il proprio vincolo in considerazione del regime giuridico vigente al momento della formazione dell’accordo, senza essere esposte a sopravvenienze normative che possano compromettere o minare del tutto il programma negoziale convenuto. Opinandodiversamente, si sortirebbe l’effetto di determinare l’applicazione retroattiva delle sopravvenute disposizioni modificative dell’art. 99 NOIF, in violazione finanche del generale principio dell’art. 11, comma 1 preleggi, secondo cui, come noto, “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (CFA, Sez. IV, n. 40/2025-2026). (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto di non condividere la tesi secondo cui la disposizione dovesse essere interpretata nel senso di attribuire alle società per le quali il calciatore era stato in precedenza tesserato (in assenza di contratto di lavoro sportivo) il diritto al premio di formazione tecnica anche nel caso in cui il contratto di apprendistato professionalizzante fosse stato sottoscritto prima dell’entrata in vigore della modifica normativa purché gli effetti dello stesso fossero decorsi dalla data di entrata in vigore del predetto C.U. Se da un lato può invocarsi il principio sostanziale di sostegno per le società dilettantistiche, dall’altro, in sede di giustizia federale, non possono non prevalere i principi di diritto sopra enunciati, in assenza di disposizioni federali che regolino in casi di “diritto intertemporale” e di successione delle disposizioni di cui ai C.U. nel tempo, relativamente alle fattispecie come la presente).

Numeron. 0066/CFA/2025-2026/C

PresidenteCaso

RelatoreCorreale

Riferimenti normativiart. 99, comma 1, NOIF; C.U. n. 233/A del 31 maggio 2024; art. 11, comma 1, preleggi