5/27/2025
Stagione: 2024-2025
Ai sensi dell’art. 39, comma 2 e comma 3 delle NOIF la documentazione, il cui deposito fa decorrere il trasferimento, non può non essere se non quella completa e regolare. Solo con il perfezionamento della pratica, dunque, decorre il trasferimento del calciatore (comma 3) e, dal giorno successivo, ne è consentito l’utilizzo (comma 2). (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la condotta, la cui omissione era rimproverata, era esigibile pacificamente e senza difficoltà e che, prima della utilizzazione in campo del calciatore, la società aveva colpevolmente trascurato di adoperare la dovuta diligenza nell’accertare, anche con un semplice interpello alla Lega, il buon esito della procedura).
Numero: n. 104/CFA/2024-2025/A
Presidente: Castiglia
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 39, commi 2 e 3 delle NOIF