Calciatore – tesseramento – effetti – doveri

1/20/2026

Stagione: 2025-2026

Il tesseramento, per sua natura, implica l’accettazione delle regole che presidiano la regolare esecuzione del rapporto sportivo. Ne discende che grava sul tesserato un onere minimo di attivazione diligente, consistente nel mantenere contatti effettivi e tempestivi con la società, nel rendersi reperibile, e nel fornire senza ritardo riscontri idonei alle convocazioni o alle richieste provenienti dagli organi societari, specialmente quando tali richieste attengano alla partecipazione agli allenamenti e alle attività istituzionali.

Numeron. 0075/CFA/2025-2026/E

PresidenteTorsello

RelatoreDrigani

Riferimenti normativiart. 4, comma 1, CGS; art. 92 NOIF

Articoli

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.