4/28/2026
Stagione: 2025-2026
La decisione delle Sezioni unite di questa Corte federale d’appello n. 67/2022-2023 ha introdotto la possibilità di mitigare le sanzioni che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio del cumulo materiale, in una misura compresa tra il 20 e il 30 per cento, nel solo caso in cui la violazione sia ripetuta per più di 5 incontri (CFA, Sez. I, n. 104/2024-2025; CFA, Sez. Unite, n. 3/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 124/2022-2023).
Numero: n. 0117/CFA/2025-2026/N
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 11, comma 2, CGS
1. Comportano l'applicazione della sanzione dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della società, della sanzione della inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale e della sanzione della squalifica a carico del calciatore: a) le infrazioni al divieto di prendere parte a più di una gara ufficiale nello stesso giorno; b) le infrazioni alle norme sull'impiego degli assistenti di parte dell’arbitro, salvo quanto previsto dall'art. 10, commi 6 e 7 e purché si tratti di calciatori o soggetti il cui tesseramento sia stato considerato valido per la società utilizzante; c) le infrazioni agli obblighi che comportano soltanto adempimenti formali. 3. Alla società che fa partecipare alla gara un calciatore al quale la Federazione ha revocato il tesseramento per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, si applica la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui partecipa tale calciatore.