Codice di giustizia sportiva – art. 2 CGS - ambito di applicazione – a coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale – applicabilità

11/25/2025

Stagione: 2025-2026

La disposizione di cui all’art. 2, comma 2, del C.G.S., nella parte in cui afferma che il Codice si applica altresì a coloro “che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevanti per l’ordinamento federale” deve interpretarsi nel senso che è rilevante per l’ordinamento sportivo qualsiasi attività posta in essere dal soggetto che trovi occasione o sia riconducibile all’attività sportiva, indipendentemente dal dato formale dell’inserimento o meno nell’organigramma della società di appartenenza.

Numeron. 0050/CFA/2025-2026/B

PresidenteTorsello

RelatoreBarbaro

Riferimenti normativiart. 2 CGS

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Art. 2 - Ambito di applicazione soggettivo

1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale. 2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.