3/31/2026
Stagione: 2025-2026
L’art. 2, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, nel delineare l’ambito soggettivo di applicazione del Codice, fa riferimento, oltre che a ruoli tipizzati, a tutti i soggetti che abbiano svolto attività rilevante per l’ordinamento federale. Il concetto di rilevanza implica che la condotta del soggetto non tesserato abbia incidenza, interessi, sia pertinente, impatti o incroci in qualche misura l'attività sportiva soggetta alle regole della FIGC, distinguendosi, per la sua peculiarità, da comportamenti neutri o estranei rispetto alle condotte richieste ai soggetti tesserati. La norma di cui all’art. 2, comma 2, del CGS è inequivoca nell’assoggettare alle disposizioni del Codice “ogni soggetto che, anche a prescindere da una specifica qualifica (dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara), svolga attività di carattere non solo agonistico o tecnico in senso stretto, ma anche organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale: la norma ha in realtà un’estensione soggettiva (“ogni altro soggetto”) e oggettiva/funzionale (“svolgimento di attività comunque rilevante per l’ordinamento federale”) tale da escludere che possano esservi soggetti, operanti nell’ambito dell’ordinamento federale, che non siano assoggettabili alle previsioni del Codice stesso”. “Si tratta di una previsione di chiusura del sistema, di cui non è dubitabile la coerenza e la ragionevolezza, stante la sua evidente strumentalità per l’effettivo perseguimento dei principi di lealtà, correttezza e probità cui deve essere ispirato ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva (art. 4, comma 1, CGS)” (CFA, Sez. I, n. 82/2022-2023). [(Nel caso di specie la Corte ha ritenuto rilevante per l’ordinamento federale l’attività posta in essere da un soggetto che, pur avendo dichiarato di svolgere attività di consulenza legale a favore di tesserati, aveva palesemente travalicato i limiti del proprio mandato, realizzando una condotta incompatibile con gli obblighi e le finalità dell'attività difensiva, intervenendo nella fase esecutiva delle condotte illecite dei tesserati, favorendole e adoperandosi per la loro realizzazione, con piena e consapevole compartecipazione, ponendo in essere una frazione della condotta tipica dell'illecito commesso ed estrinsecando, in tal modo, l'offesa al bene giuridico tutelato della correttezza dell'attività agonistica.].
Numero: n. 0103/CFA/2025-2026/A
Presidente: Torsello
Relatore: Colarusso
Riferimenti normativi: art. 2, comma 1 e comma 2, CGS
1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale. 2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.