Comportamenti discriminatori – diritto penale - molestia sessuale – violenza sessuale – differenza

11/11/2025

Stagione: 2025-2026

In diritto penale, la molestia sessuale ricompresa nell’art. 660 c.p. è stata dalla giurisprudenza ritenuta configurabile solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale, invasivi ed insistiti, diversi dall'abuso sessuale. Qualora, infatti, le molestie comportino un contatto fisico, anche fugace, o limitino in alcun modo la libertà sessuale della vittima, si configura invece il più grave reato di violenza sessuale, disciplinato dagli art.609 bis e seguenti del codice penale.

Numeron. 0041/CFA/2025-2026/A

PresidenteTorsello

RelatoreBarbaro

Riferimenti normativiart. 660 CP; art. 609 bis CP