11/11/2025
Stagione: 2025-2026
In diritto penale, la molestia sessuale ricompresa nell’art. 660 c.p. è stata dalla giurisprudenza ritenuta configurabile solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale, invasivi ed insistiti, diversi dall'abuso sessuale. Qualora, infatti, le molestie comportino un contatto fisico, anche fugace, o limitino in alcun modo la libertà sessuale della vittima, si configura invece il più grave reato di violenza sessuale, disciplinato dagli art.609 bis e seguenti del codice penale.
Numero: n. 0041/CFA/2025-2026/A
Presidente: Torsello
Relatore: Barbaro
Riferimenti normativi: art. 660 CP; art. 609 bis CP