4/28/2026
Stagione: 2025-2026
A norma dell’art. 4, comma 3, secondo periodo, CGS FIGC, “[i] comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione”. La disposizione fa sistema con quella del primo periodo (“L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto”) e stabilisce una presunzione assoluta di conoscenza o conoscibilità (CFA, Sez. I, n. 31/2023-2024) che, posta a tutela della certezza dei rapporti giuridici in ambito federale, non ammette la prova contraria, salvo il caso - che qui evidentemente non ricorre - dell’assoluta impossibilità di avere accesso al comunicato. Analogamente, l’art. 13, comma 2, primo periodo, delle N.O.I.F. stabilisce che “[l]e decisioni [adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale: comma 1] si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali”. La norma istituisce “una praesumptio legis di universale conoscenza a partire dalla data di pubblicazione” (CFA Sez. Unite, n. 112/2025-2026).
Numero: n. 0117/CFA/2025-2026/F
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 4, comma 3, CGS; art. 13, comma 2, NOIF
I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.