Condotta violenta dei calciatori – art. 38 CGS – ratio – legittima difesa – esclusione – circostanze attenuanti - ammissibilità

1/8/2026

Stagione: 2025-2026

L’ articolo 38 del CGS, riguardante la condotta violenta dei calciatori risponde alla tradizionale esigenza dell’ordinamento di presidiare l’integrità fisica dei partecipanti e la regolarità della competizione, reprimendo quelle condotte che, per qualità e intensità, eccedono la fisiologia del contatto consentito nel gioco del calcio. La scelta del legislatore federale di prevedere una sanzione minima non meramente simbolica esprime la funzione tipica della giustizia sportiva di garantire effettività, afflittività e prevenzione, senza tollerare che l’agonismo derivi in violenza. In questo senso, la disposizione punisce la condotta violenta dei calciatori, comminando la sanzione, fatta “salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti”. In tal modo, pertanto, il legislatore federale ha riguardato la fattispecie con riferimento alla cd. dosimetria della sanzione – qualora sussistano circostanze attenuanti o aggravanti - e non sotto il profilo della possibile esclusione dell’illecito per scriminanti. In via generale, l’istituto penalistico della legittima difesa o del soccorso difensivo non trova applicazione diretta nel sistema disciplinare federale. Né si rinvengono disposizioni che prevedano tali istituti nel FIFA Disciplinary Code e nel UEFA Disciplinary Regulations. Il sistema prevede, quindi, non una risposta di esenzione dalla responsabilità ma in chiave meramente attenuativa (analogamente alle attenuanti dell’art. 62 c.p.).

Numeron. 0068/CFA/2025-2026/A

PresidenteTorsello

RelatoreTorsello

Riferimenti normativiart. 38 CGS

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Art. 38 - Condotta violenta dei calciatori

1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.