Condotta violenta dei calciatori – condotta gravemente antisportiva - differenze

1/8/2026

Stagione: 2025-2026

Per “condotta violenta” deve intendersi il comportamento connotato da intenzionalità e volontarietà mirante, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri. Al contrario, l’ipotesi di “condotta antisportiva”, di cui all’art. 39 CGS, si risolve in un comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco (CSA, Sez. III, n. 62/2025-2026).

Numeron. 0068/CFA/2025-2026/C

PresidenteTorsello

RelatoreTorsello

Riferimenti normativiart. 38 CGS; art. 39 CGS

Articoli

Art. 38 - Condotta violenta dei calciatori

1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.

Art. 39 - Condotta gravemente antisportiva

1. Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate. 2. Ai tecnici responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate o a tempo determinato. 3. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione per un mese.