Condotta violenta dei calciatori – dolo specifico – non occorre – dolo eventuale – è sanzionato

1/8/2026

Stagione: 2025-2026

La condotta violenta consiste in azioni caratterizzate da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica” con una declinazione dell’intenzione dell’agente anche in termini di dolo eventuale (CSA, Sez. II, n. 150/2020-2021) (CSA, Sez. III. n. 26/2023-2024). L’assenza di un’intenzione mirata non esclude, pertanto, la riconducibilità all’art. 38 CGS e non consente di degradare la condotta a «antisportiva», tanto più quando sia stata provocata una lesione certificata da struttura sanitaria.

Numeron. 0068/CFA/2025-2026/D

PresidenteTorsello

RelatoreTorsello

Riferimenti normativiart. 38 CGS

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Art. 38 - Condotta violenta dei calciatori

1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.