11/12/2025
Stagione: 2025-2026
Prima dell’entrata in vigore dell’art. 28 bis del CGS, di cui al C.U. FIGC n. 69/A del 27 agosto 2024 (CFA, SS.UU. n. 92/2024-2025) era già vigente in materia l’art. 33 della Costituzione, all’ultimo comma aggiunto con la legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1, ha sancito il principio secondo cui “la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività̀ sportiva in tutte le sue forme”. La norma riflette i contenuti di dispositivi qualificati a livello sovranazionale, specialmente con riferimento ai minori, ed evidenzia come lo sport debba essere praticato e coltivato come un prezioso alleato nell’educazione, nell’inclusione sociale e nel miglioramento del benessere complessivo di tutti i cittadini (Cass. Civ., sez. III, 25/07/2024, n. 20790). Essa autorizza una lettura ermeneutica dell’attività sportiva non solo come valore in sé, ma soprattutto come veicolo di valori, quale strumento di inclusione sociale e di promozione del pieno sviluppo della persona umana, specie con riguardo al suo benessere psico-fisico; nella stessa prospettiva si pongono le disposizioni di cui all’art. 16 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, aventi la finalità di promuovere, nel mondo dello sport, la parità di genere tra uomo e donna, la tutela dei minori e il contrasto effettivo ed efficace a ogni forma di violenza di genere e di discriminazione, attraverso l’adozione di misure di prevenzione e presidi di controllo c.d. di “safeguarding”. In particolare si prevede che le federazioni sportive nazionali debbano redigere le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Inoltre si dispone che le associazioni e le società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche debbano predisporre e adottare modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché codici di condotta conformi alle linee guida; in esecuzione di tale dispositivo, la F.I.G.C., con C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023, ha adottato le pertinenti linee guida, al fine di assicurare l’effettività dei diritti dei tesserati e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori. In tale quadro normativo “tutti i tesserati hanno il diritto di svolgere l’attività sportiva in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute e che chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva è tenuto a rispettare tali diritti dei tesserati”; i codici di condotta prescritti dalle linee guida configurano obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche, e la violazione dei suindicati obblighi e dei doveri costituisce condotta sanzionabile ai sensi del secondo comma della disposizione codicistica, indipendentemente dalle disposizioni contenute nel sopravvenuto art. 28 bis CGS; inoltre la cd. Policy per la tutela dei minori, adottata da FIGC-SGS in data 24 ottobre 2020, mira a “garantire che il calcio sia uno sport sicuro, un’esperienza positiva e divertente per tutti i bambini e per tutti i ragazzi coinvolti, indipendentemente dalla loro età, genere, orientamento sessuale, etnia e background sociale, religione e livello di abilità o disabilità”. Ne deriva che la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo rappresenta un “valore” che l’ordinamento sportivo assume a tutela e costituisce al contempo un preciso dovere di tutti i tesserati, alla cui realizzazione devono particolarmente concorrere i dirigenti e i tecnici, in ragione del loro ruolo di soggetti coinvolti nella crescita e nella cura dei giovani calciatori. In tale prospettiva il diritto alla salute e al benessere psicologico ed emotivo dei minori assume un rilievo prevalente rispetto al risultato sportivo e ciò deve in particolare affermarsi con riguardo al Settore giovanile e scolastico, con la conseguenza che la finalità di stimolo al miglioramento delle prestazioni sportive non può mai essere invocata come potenziale alibi per giustificare espressioni lesive della dignità dei minori nell’esercizio dell’attività sportiva. Allo stesso modo, le dinamiche di squadra e di spogliatoio, che possono assumere sfumature diverse legate alla percezione e alle sensibilità individuali proprie dell’età evolutiva, non consentono di derubricare a goliardia la gravità di determinate condotte pregiudizievoli dell’integrità fisica, emotiva e morale dei giovani sportivi. In tale prospettiva, l’allenatore assume un ruolo di riferimento, dovendo assicurare la fruizione dell’attività sportiva e dei suoi benefici in un contesto protetto e tutelante, che garantisca il sostegno, la cura e il benessere globale di ogni giovane atleta. Come recita il Regolamento del Settore tecnico, l’allenatore deve “essere esempio di disciplina e correttezza sportiva” (art. 37). Ciò richiede un impegno scrupoloso a trasmettere valori positivi come la lealtà nel gioco e a rispettare, con il supporto della struttura di appartenenza, i codici di condotta e tutte le politiche e procedure in materia di tutela delle persone di minore età. Al contempo incombe sugli organi direttivi delle società sportive un preciso dovere di vigilanza e di intervento nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni [art. 13, primo comma, lett. a) delle linee guida]. Lo sport deve infatti costituire veicolo per la promozione del benessere dei minori e ciò implica la necessità di reprimere ogni azione o omissione che possa compromettere la loro sicurezza e integrità.
Numero: n. 0041/CFA/2025-2026/D
Presidente: Torsello
Relatore: Barbaro
Riferimenti normativi: art. 22, comma 7, Cost.; art. 16 d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39; art. 4, comma 2, CGS; art. 28-bis CGS
I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.
1. Le Società sportive professionistiche e dilettantistiche che non adempiono agli obblighi previsti dall’art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono punite con la sanzione di una multa non inferiore ad euro 3.000,00 per le società professionistiche e ad euro 300,00 per le società dilettantistiche. 2. Le Società sportive professionistiche e dilettantistiche che non inviano le dichiarazioni di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono punite per ciascun illecito con la sanzione di una multa non inferiore ad euro 3.000,00 per le società professionistiche e ad euro 300,00 per le società dilettantistiche. 3. Il Legale rappresentante che rilascia dichiarazioni non veritiere ai fini di attestare quanto previsto dai commi 7 e 8 dell’art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni è punito con l’inibizione non inferiore a tre mesi. 4. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni delle società sportive professionistiche e dilettantistiche che non adempie agli obblighi previsti dall’art. 11 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni è punito con l’inibizione non inferiore a un mese. 5. I tesserati che pongono in essere o tentino di porre in essere le condotte di abuso, violenza e/o discriminazione di cui all’art. 4 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi o, nei casi più gravi, con la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00. 6. I tesserati che vengono meno al dovere di segnalazione di cui all’art. 9 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono puniti con le sanzioni di cui all’art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva. 7. I tesserati che violano i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e ss.mm.ii., sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g), nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00. 8. I tesserati che sono stati condannati con sentenza definitiva per i delitti contro la personalità individuale, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies 609-undecies del codice penale, sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a tre anni o, nei casi più gravi, con la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00. Norma transitoria: - i commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2025; - i commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo entrano in vigore dal 1° settembre 2024.* *Articolo aggiunto dal C.U. FIGC n. 69/A del 27.08.2024