3/31/2026
Stagione: 2025-2026
Costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti della causa illecita, o comunque diversa da quella risultante dal testo dell’atto, del contratto di sponsorizzazione stipulato tra una società sportiva e un imprenditore: (a) la macroscopica sproporzione dell’importo rispetto alle sponsorizzazioni precedenti tra le medesime parti e a quelle di altri sponsor della medesima compagine; (b) l’inerzia della società creditrice, protrattasi per circa due anni e mezzo, nella riscossione di un credito residuo di rilevante entità, senza che sia stata formulata alcuna formale richiesta di pagamento; (c) la stipulazione del contratto in data anomala rispetto alla prassi consolidata tra le parti e in concomitanza temporale con operazioni immobiliari oggetto di contestazione penale; (d) l’ammissione della stessa parte secondo cui il contratto trovava la sua causa in uno scopo diverso da quello risultante dal testo dell’atto.
Numero: n. 0102/CFA/2025-2026/G
Presidente: Torsello
Relatore: Barbaro
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, C.G.S.
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