Contratto di sponsorizzazione – sproporzione dell’importo – inerzia nella riscossione – data anomala di stipulazione – indizi di causa illecita

3/31/2026

Stagione: 2025-2026

Costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti della causa illecita, o comunque diversa da quella risultante dal testo dell’atto, del contratto di sponsorizzazione stipulato tra una società sportiva e un imprenditore: (a) la macroscopica sproporzione dell’importo rispetto alle sponsorizzazioni precedenti tra le medesime parti e a quelle di altri sponsor della medesima compagine; (b) l’inerzia della società creditrice, protrattasi per circa due anni e mezzo, nella riscossione di un credito residuo di rilevante entità, senza che sia stata formulata alcuna formale richiesta di pagamento; (c) la stipulazione del contratto in data anomala rispetto alla prassi consolidata tra le parti e in concomitanza temporale con operazioni immobiliari oggetto di contestazione penale; (d) l’ammissione della stessa parte secondo cui il contratto trovava la sua causa in uno scopo diverso da quello risultante dal testo dell’atto.

Numeron. 0102/CFA/2025-2026/G

PresidenteTorsello

RelatoreBarbaro

Riferimenti normativiart. 4, comma 1, C.G.S.

Articoli

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.