Corte federale d’appello - art. 101, comma 3, CGS - specificità delle censure

9/27/2022

Stagione: 2021-2022

Va disattesa l’eccezione di inammissibilità e quindi ammesso il reclamo che, avente a oggetto una decisione del Tribunale territoriale, caratterizzata da un contenuto essenziale e stringato, ripropone i contenuti del deferimento rigettato in primo grado e sottolinea la rilevanza del quadro probatorio rispetto alle conclusioni cui è pervenuta la decisione. Sono quindi soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 115, comma 3, primo periodo, CGS, in base a cui il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata.

Numeron. 90/CFA/2021-2022/A

PresidenteTorsello

RelatoreTucciarelli

Riferimenti normativiart. 101, comma 3, CGS; art. 115, comma 3, CGS