11/12/2025
Stagione: 2025-2026
Ai sensi dell’art. 106, comma 2, ultimo periodo, CGS, l’annullamento della decisione impugnata per violazione del principio del contraddittorio non comporta l’annullamento della decisione con rinvio al giudice di primo grado allorché la rimessione al primo giudice sarebbe inutiliter data e si risolverebbe in una superflua spendita di attività giustiziale, in contrasto con i principi di informalità e speditezza che caratterizzano il processo sportivo, rivolto a rendere una giustizia sostanziale. Il presupposto razionale dell’annullamento con rinvio è che il processo possa utilmente proseguire innanzi al giudice del rinvio. E infatti il giudice dell’appello, quando rileva che il ricorso di primo grado è inammissibile o improcedibile, annulla tout court (art. 106, comma 2, secondo periodo, CGS). Il rinvio non può dar luogo ad un vano circuitus; esso avrebbe senso solo se, nel nuovo giudizio di primo grado, fosse possibile procedere alla rinnovazione degli atti nulli. Ma a una rinnovata notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, dell’atto di deferimento e del provvedimento di fissazione dell’udienza fa da insuperabile ostacolo l’avvenuto decorso dei termini perentori stabiliti dagli art. 123 e 125 CGS. D’altronde consentire alla Procura federale di ripetutamente formulare deferimenti fino alla formulazione di un deferimento legittimo, ovvero validamente operato, condurrebbe alla inaccettabile conclusione di non avere certezza in ordine ai tempi di definizione dei procedimenti disciplinari, con grave vulnus alle ragioni della "difesa" dei soggetti deferiti, per di più in casi in cui il deferimento si è rivelato fallace con riguardo alle garanzie procedimentali da riservare agli stessi incolpati (CFA., SS.UU., n.63/2014-2015; CFA, Sez. I, n. 121/2019-2020). In tal caso, pertanto, la Corte federale può decidere nel merito. [(Nel caso di specie ha Corte ha inoltre ritenuto che l’annullamento senza rinvio è obbligato anche perché un ulteriore grado di giudizio si giustificherebbe solo se fosse possibile riconoscere alla Procura federale il beneficio della rimessione in termini, beneficio che la Procura federale non aveva chiesto e la cui concessione, in ogni caso, sarebbe stata subordinata al puntuale accertamento dei relativi presupposti (CFA, Sez. I, n. 25/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 26/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 27/2024-2025)].
Numero: n. 0043/CFA/2025-2026/C
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 106, comma 2, quarto periodo, CGS
1. La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. 2. La Corte federale di appello, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata decidendo nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l’organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande contenute nel reclamo, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione. 3. Con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado. 4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla adozione del dispositivo. Avverso il dispositivo non è proponibile reclamo al Collegio di Garanzia dello Sport. 5. La Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’organo federale competente.