Corte federale d’appello – determinazione della sanzione – commisurazione dell’entità della sanzione alla gravità dell'illecito - motivazione - necessità

11/25/2025

Stagione: 2025-2026

L’art. 12 del Codice di giustizia sportiva prescrive che gli organi di giustizia sportiva, nella determinazione della specie ed entità delle sanzioni, debbano tenere conto della natura e della gravità dei fatti commessi e accertati alla luce della valutazione delle circostanze aggravanti ed attenuanti e dell’eventuale recidiva (CFA, Sez. I, n. 85/2024-2025; Collegio Garanzia dello sport, 8 maggio 2023, n. 40). Anche la consolidata giurisprudenza penale prevede che la garanzia della proporzionalità e ragionevolezza della sanzione in astratto prevista dalla norma deve trovare corrispondenza, parallelamente, nelle decisioni del giudice sul caso concreto, di cui è elemento imprescindibile la motivazione (Cass. pen., Sez. feriale, 07/08/2012, n. 32158; Cass. Pen., Sez. IV, 18/06/2013, n. 27959; Cass. Pen., Sez. III, 08/04/2019, n. 42121; Cass. Pen., Sez. I, 07/10/2020, n. 800; Cass. Pen., Sez. II, 19/12/2023, n. 2002; Sez. I, 01/06/2023, n. 47354; CFA, n. 85/2024-2025). (nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la decisione impugnata risultasse affetta da vizio di motivazione sub specie di insufficienza della motivazione in quanto il Giudice di prime cure, dopo avere ritenuto ampiamente provati i fatti contestati nell’atto di deferimento, nel determinare la sanzione - peraltro in misura significativamente ridotta rispetto alle richieste della Procura - si fosse limitato ad addurre, a sostegno della ritenuta congruità della stessa, un’imprecisata ammissione di responsabilità da parte dell’incolpato; la parte motiva risultasse priva di qualsivoglia valutazione relativa al livello più o meno elevato di gravità dei fatti accertati e alla conseguente proporzionalità della sanzione irrogata, anche sotto il profilo della sua effettiva dissuasività ed afflittività. Inoltre, non vi era alcuna indicazione espressa in merito alla considerazione ed applicazione di eventuali circostanze aggravanti e attenuanti e al conseguente giudizio di bilanciamento delle stesse. Non fosse, dunque, possibile ricostruire in alcun modo l’iter logico-giuridico-argomentativo seguito dal Giudice di prime cure nel pervenire alla determinazione della misura della sanzione irrogata, anche al fine di verificare se avesse valutato tutti gli elementi utili alla sua concreta determinazione, dandone una corretta e logica interpretazione nel pervenire alla giustificazione della scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (CFA, Sez. I, n. 44/2019-2020; CFA, SS. UU., n. 95/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 63/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 86/2022-2023).

Numeron. 0045/CFA/2025-2026/D

PresidenteTorsello

RelatoreMancini

Riferimenti normativiart. 12 CGS

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Art. 12 - Poteri disciplinari

1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva. 2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente. 3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.