Corte federale d’appello – giudizio – natura giuridica - è tendenzialmente una revisio prioris instantiae – riesame dell’intero merito - esclusione

11/12/2025

Stagione: 2025-2026

Nel giudizio d’appello, poiché lo stesso (CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025) deve tendenzialmente qualificarsi quale revisio prioris instantiae e non quale novum judicium, l'intervento della Corte è ordinariamente limitato al controllo della decisione impugnata e non anche al riesame dell'intero merito della controversia. (Nel caso di specie la Corte, comunque, non ha ravvisato la necessità di disporre l’assunzione delle prove testimoniali richieste, dato che lo standard probatorio era stato ampiamente soddisfatto sia dalla Procura federale nella fase di indagine prodromica al deferimento, sia dal giudice di prime cure nella decisione impugnata. Inoltre, il Tribunale aveva ponderato in modo ragionevole le dichiarazioni rese dai soggetti sentiti nel corso delle indagini, da cui non emergevano illogicità, significative contraddizioni o elementi a supporto delle tesi esposte nel reclamo).

Numeron. 0042/CFA/2025-2026/A

PresidenteTorsello

RelatorePapa

Riferimenti normativiart. 106 CGS

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Art. 106 - Pronuncia della Corte federale di appello

1. La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. 2. La Corte federale di appello, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata decidendo nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l’organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande contenute nel reclamo, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione. 3. Con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado. 4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla adozione del dispositivo. Avverso il dispositivo non è proponibile reclamo al Collegio di Garanzia dello Sport. 5. La Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’organo federale competente.