1/8/2026
Stagione: 2025-2026
Dell’art. 101, comma 3, CGS, nella parte in cui dispone che “[i]l reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”, non deve essere data una lettura formalistica (CFA, SS.UU., n. 91/2024-2025), e, il Collegio deve esaminare nel merito il reclamo allorché siano comunque rinvenibili, dalla lettura dello stesso, argomentazioni critiche idonee a giustificare la censura e a porre in risalto l’erroneità della decisione.
Numero: n. 0070/CFA/2025-2026/A
Presidente: Torsello
Relatore: Colarusso
Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, CGS
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello. 2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare. 3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso. 4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.