Corte federale d’appello – motivi di reclamo - specificità delle censure – lettura formalistica - esclusione

1/20/2026

Stagione: 2025-2026

Ai fini dell’ammissibilità del reclamo ai sensi dell’art. 101, comma 3, C.G.S., è necessario e sufficiente che esso contenga specifiche censure contro i capi della decisione impugnata, non dovendo essere data una lettura formalistica della predetta norma (CFA, SS.UU., n. 91/2024-2025), così che il giudice d’appello è tenuto ad esaminare nel merito il reclamo allorché siano comunque rinvenibili, dalla lettura dello stesso, argomentazioni critiche idonee a giustificare la censura e a porre in risalto l’erroneità della decisione (CFA, SS.UU., n. 70/2025-2026), tanto più che, fermo il limite dei motivi di reclamo (che delimitano l’ambito del potere di decisione del giudice di appello), la finalità del processo sportivo è essenzialmente quella di riaffermare il rilievo assoluto dei principi di lealtà e probità sportiva. D’altra parte, anche nell’affine processo penale, il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino o di specificità "intrinseca", ossia si limitino a lamentare genericamente l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, o di specificità "estrinseca", ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata, ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale. (Cass. Pen. V, 9.1.2025, n. 15897).

Numeron. 0076/CFA/2025-2026/A

PresidenteTorsello

RelatoreSaltelli

Riferimenti normativiart. 101, comma 3, CGS

Articoli

Art. 101 - Reclamo degli interessati

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello. 2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare. 3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso. 4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.