11/25/2025
Stagione: 2025-2026
Dell’art. 101, comma 3, CGS (secondo cui secondo cui «La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di prima istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati») non deve essere data una lettura formalistica. La ratio sottesa a tale disposizione è quella di garantire che siano sviluppate adeguate argomentazioni critiche, corredate da puntuali ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la censura e porre in risalto l’erroneità della decisione, per cui l’onere di detta specificazione dovrà ritenersi assolto qualora la parte (Corte federale d’appello, SS.UU. n. 91/2024-2025).
Numero: n. 0050/CFA/2025-2026/A
Presidente: Torsello
Relatore: Barbaro
Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, CGS
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello. 2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare. 3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso. 4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.