11/25/2025
Stagione: 2025-2026
È inammissibile il reclamo avverso il dispositivo, quando la motivazione della decisione non era stata ancora resa pubblica (CFA, Sez. I, n. 27/2023-2024) e, quindi, non aveva preso a decorrere il termine posto dall’art. 101, comma 2, C.G.S., che coincide, appunto, con la data di pubblicazione della decisione e non con quella di pubblicazione del dispositivo (CFA, Sez. IV, n. 116/2020-2021).
Numero: n. 0048/CFA/2025-2026/B
Presidente: Castiglia
Relatore: Raiola
Riferimenti normativi: art. 101 CGS
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello. 2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare. 3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso. 4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.