Corte federale d’appello – reclamo del Presidente federale – art. 102 CGS – Ratio

3/19/2024

Stagione: 2023-2024

Le Sezioni Unite della Corte federale di appello hanno avuto modo di precisare la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente federale prevista dall’art. 102 CGS, da intendersi quale presidio della corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli Organi della giustizia sportiva interni alla federazione, di cui il Presidente federale è il massimo garante (cfr. decisioni nn. 54, 56, 61 del 2021/2022; n.11 del 2023/2024).

Numeron. 98/CFA/2023-2024/A

PresidenteTorsello

RelatoreCavallo

Riferimenti normativiart. 102 CGS

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Art. 102 - Reclamo del Presidente federale

1. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale e territoriale, quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime. 2. Il Presidente federale può proporre reclamo alla Corte federale di appello entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione che intende impugnare.