10/14/2025
Stagione: 2025-2026
Il vigente Codice di giustizia sportiva non contempla l’istituto dell’impugnazione (reclamo) incidentale, disciplinando soltanto il reclamo in senso generale e cioè principale. Malgrado tale obiettiva carenza e pur tenendo conto delle specifiche disposizioni che regolano il procedimento innanzi alla Corte federale d’appello, il reclamo incidentale deve ritenersi ammissibile nel giudizio sportivo. Come evidenziato dalla dottrina processualcivilistica e da quella amministrativa e confermato anche dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2023, n. 781), il reclamo incidentale costituisce il mezzo doveroso e necessario là dove si voglia censurare una espressa statuizione sfavorevole contenuta nella sentenza di primo grado già appellata da altra parte del giudizio ed è soggetto ai termini previsti per le impugnazioni. Con il reclamo incidentale si determina un ampliamento del thema decidendum sottoposto al giudice col reclamo (principale), estensione che risulta del tutto coerente e attuativa dei principi fondanti del processo sportivo, come fissati dal primo comma dell’art. 44 CGS, quali il diritto di difesa, la parità delle parti, il contraddittorio e gli altri principi del giusto processo, e dei corollari di speditezza, economia processuale ed informalità. Non risulta quindi incompatibile con il processo sportivo consentire che la parte cui sia stata comunicata la proposizione del reclamo principale possa non solo difendersi in senso stretto - limitandosi, cioè, alla mera opposizione alle richieste del reclamante principale (chiedendo in sostanza la conferma della decisione reclamata) - ma anche invocare a sua volta la riforma di quest’ultima, deducendo in parte qua o anche in toto la sua erroneità per quanto di suo interesse. Anzi, ammettere e consentire che un solo giudice, rectius lo stesso giudice, proprio attraverso la tecnica del reclamo incidentale, possa apprezzare una sola volta - e sotto tutte le eventuali prospettive delle parti come individuate con i rispettivi motivi di doglianza – l’intera vicenda controversa, non solo garantisce la pienezza del contraddittorio e l’effettiva parità delle parti, ma garantisce, almeno tendenzialmente, proprio attraverso la concentrazione e la speditezza del procedimento, la giustizia nello sport, oltre a tutelare direttamente l’interesse al regolare svolgimento delle competizioni sportive e l’ordinato andamento dell’attività federale (art. 44, comma 2, CGS). Non osta a tale ricostruzione la specifica previsione del terzo comma dell’art. 103 CGS, secondo cui i reclami proposti separatamente devono essere riuniti: essa regola il fenomeno, del tutto diverso dal reclamo incidentale, della pluralità di impugnazioni principali e costituisce un’altra modalità, diversa e complementare, rispetto alla tecnica del reclamo incidentale, per assicurare tendenzialmente la concentrazione dei giudizi di impugnazione ed evitare il formarsi di giudicati contrastanti. Da tale norma non può dunque ricavarsi l’esistenza di un principio peculiare del processo sportivo della esclusiva ammissibilità del solo reclamo principale. Milita, inoltre, per il riconoscimento dell’ammissibilità anche nel processo sportivo del reclamo incidentale la considerazione che l’impugnazione incidentale costituisce principio generale degli ordinamenti processuali ed infatti tale istituto è espressamente regolato dal Codice di procedura civile (artt. 333 e 334), dal Codice di procedura penale (art. 595) e dal Codice del processo amministrativo (art. 96), dal Codice di giustizia CONI (art. 37, comma 5, con riferimento al giudizio innanzi alla Corte federale d’appello; art. 59, comma 5, ultimo periodo, con riferimento al giudizio innanzi al Collegio di garanzia dello sport) e dal Codice Wada ed. 2021 (art. 13.2.4).
Numero: n. 0030/CFA/2025-2026/A
Presidente: Torsello
Relatore: Saltelli
Riferimenti normativi: art. 44 CGS; artt. 333 e 334 CGS; art. 595 CPP; art. 96 CPA; art. 37, comma 5 e art. 59, comma 5, ultimo periodo, CGS CONI; art. 13.2.4 Codice Wada
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.