Corte federale d’appello – reclamo incidentale – ammissibilità – reclamo incidentale proprio – nozione - reclamo incidentale improprio

10/14/2025

Stagione: 2025-2026

Deve stabilirsi se col processo sportivo siano compatibili le due forme di impugnazioni incidentale ammesse dagli ordinamenti processuali e cioè l’impugnazione incidentale propria (o dipendente o condizionata) ovvero quella impropria (o autonoma) ovvero, ancora, quale delle due, nonché i relativi termini e modalità di proposizione. L’impugnazione incidentale propria (o dipendente o condizionata), è caratterizzata dal fatto di essere proposta dalla parte reclamata nei confronti della stessa parte della decisione impugnata col reclamo principale e costituisce pertanto un rimedio subordinato volto ad eliminare la soccombenza del reclamato nei confronti del reclamante; ciò allo scopo principale di paralizzare l’azione ex adverso proposta per l’ipotesi della sua fondatezza, così che, in definitiva, per un verso, l’interesse alla sua proposizione è direttamente correlato alla (e nasce dalla) proposizione dell’impugnazione principale e, per altro verso, le cause di inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità di questo si trasmettono a quella incidentale, determinandone, a sua volta, l’improcedibilità (per sopravvenuta carenza di interesse). L’impugnazione incidentale impropria (o autonoma) si caratterizza, invece, per essere, nella sostanza, un reclamo autonomo, avendo in effetti la medesima natura di quello principale, in quanto il reclamante incidentale, parzialmente soccombente in primo grado, chiede la revisione dei capi o dei punti della decisione che gli sono sfavorevoli, sicché il suo interesse ad impugnare nasce in realtà da essa e non dall’impugnazione principale, con la conseguenza che le vicende processuali di quest’ultima (irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità) sono del tutto indifferenti a quelle dell’impugnazione incidentale.

Numeron. 0030/CFA/2025-2026/B

PresidenteTorsello

RelatoreSaltelli