10/15/2025
Stagione: 2025-2026
Posto che, secondo la giurisprudenza, l’appello incidentale disciplinato dall’art. 595 c.p.p., può essere proposto solo in relazione ai punti della decisione oggetto dell’appello principale, nonché a quelli che hanno connessione essenziale (Cass. Pen., sez. II, 20 ottobre 2022, n. 38771; sez. III, 13 settembre 2018, n. 48389), così che nel processo penale è da ritenersi ammissibile solo l’appello incidentale proprio o dipendente (art. 595, comma), che deve essere proposto entro 15 giorni dalla notifica dell’appello principale (art. 595, comma 1), non vi è alcuna ragione per limitare nel processo sportivo l’ammissibilità del reclamo incidentale alla sola fattispecie dell’appello incidentale proprio (o condizionato o dipendente), dovendo ritenersi compatibile con l’ordinamento giustiziale sportivo anche quello incidentale improprio o autonomo, così come del resto avviene per l’ordinamento processualcivilistico e amministrativo. Ciò, del resto, risulta coerente con le caratteristiche e le funzioni delle due forme di ricorso incidentale e, soprattutto, con i principi di garanzia del contraddittorio, parità delle parti, concentrazione delle impugnazioni e speditezza del processo, anche a tutela della regolarità delle competizioni sportive dell’ordinato andamento dell’attività federale.
Numero: n. 0030/CFA/2025-2026/C
Presidente: Torsello
Relatore: Saltelli
Riferimenti normativi: art. 595 CPP