Corte federale d’appello –- reclamo incidentale - modalità e ai termini di presentazione – art. 343 CPC – non si applica – reclamo incidentale proprio - entro sette giorni dal deposito del reclamo principale - reclamo incidentale improprio – da quando sorge l’interesse all’impugnazione

10/15/2025

Stagione: 2025-2026

In tema di reclamo incidentale, quanto alle modalità e ai termini di presentazione, il procedimento delineato dall’art. 103 CGS e la sua peculiare scansione temporale escludono la possibilità di ritenere applicabile analogicamente la disciplina di cui all’art. 343 c.p.c., secondo cui l’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione in cancelleria (comma 1) ovvero, se l’interesse a proporre appello incidentale sorge dalla impugnazione proposta da altra parte che non sia l’appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell’impugnazione stessa. Nel processo sportivo deve ritenersi, per far coesistere ed attuare i principi del rispetto del contraddittorio, di parità delle parti, di speditezza del procedimento e di tempestività del processo, che il reclamo incidentale proprio (o condizionato o dipendente), il cui interesse nasce esclusivamente dalla proposizione del reclamo principale, deve essere depositato entro sette giorni dall’avvenuta comunicazione del deposito del reclamo principale e, in pari tempo, trasmesso al reclamante principale: si tratta in definitiva di un ragionevole adattamento al reclamo incidentale della disciplina generale del reclamo principale, garantendo al reclamante principale identiche possibilità di difesa, senza stravolgere la peculiare tempistica del procedimento. Quanto al reclamo incidentale improprio (o autonomo) deve ritenersi che, allorquando l’interesse all’impugnazione nasca direttamente ed esclusivamente dalla decisione sfavorevole e non già dalla proposizione del reclamo incidentale, l’impugnazione deve essere proposta sempre nei termini di cui all’art. 101, comma 2, CGS; quando tuttavia – e sarà una valutazione in concreto che spetterà al giudice del reclamo apprezzare – l’interesse a proporre il reclamo incidentale sia sorto esclusivamente e direttamente dalla proposizione del reclamo principale, allora - solo in questo caso - il reclamo incidentale potrà essere proposto secondo le modalità e termini del reclamo incidentale proprio (in particolare entro sette giorni dalla trasmissione da parte del reclamante principale del relativo atto di reclamo).

Numeron. 0030/CFA/2025-2026/D

PresidenteTorsello

RelatoreSaltelli

Riferimenti normativiart. 103 CGS; art. 343 CPC

Articoli

Art. 103 - Fissazione dell'udienza e disciplina del contraddittorio

1. Entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Il Presidente dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il reclamante, i soggetti nei cui confronti il reclamo è proposto o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti. 2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Corte Federale di appello deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa. 3. Tutti i reclami proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.