Corte federale d’appello – reclamo – modalità di presentazione

11/25/2025

Stagione: 2025-2026

La disciplina delle modalità con le quali si propone il reclamo innanzi alla Corte federale d’appello si rinviene negli artt. 48, 53 e 101 C.G.S. e nelle “Regole tecnico-operative del processo sportivo telematico della FIGC” approvate con delibera del Consiglio Federale e rese pubbliche con i Comunicati Ufficiali n.160/A del 1° febbraio 2021 e n. 166/A del 20 aprile 2023. Alla stregua della disciplina codicistica, il reclamo: a) va trasmesso agli organi competenti con le modalità di cui all’art. 53 (art. 49 C.G.S.); b) tutti gli atti del procedimento, per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata (art. 53, comma 1, C.G.S.); il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare (art. 101 C.G.S.). Ai sensi dell’art. 1 delle Regole tecnico-operative del processo sportivo telematico: “1. Il processo sportivo telematico della Federazione italiana giuoco calcio - FIGC ha l’obiettivo di raccogliere e condividere informazioni e documenti nell’ambito dei procedimenti dinnanzi agli organi di Giustizia sportiva della Federazione, al fine di consentire la consultazione della documentazione dematerializzata e la gestione del processo sportivo mediante l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 2. La piattaforma informatica della Giustizia sportiva si applica al Tribunale federale nazionale, alla Corte federale d’appello ed alla Corte sportiva d’appello nazionale”. Pertanto, il reclamo si propone avvalendosi del mezzo della posta elettronica certificata, mediante invio dell’atto introduttivo, degli allegati a questo e delle successive produzioni documentali alla piattaforma informatica della Giustizia sportiva, previa registrazione dell’utente presso la stessa, e solo nel compimento delle indicate formalità si realizza il deposito dell’atto introduttivo del reclamo e la conseguente pendenza del procedimento dinanzi all’organo giudicante del sistema della Giustizia sportiva. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto inammissibile il reclamo proposto mediante inserimento sulla piattaforma del processo sportivo telematico oltre il termine di giorni sette giorni dall’asserita conoscenza della decisione impugnata, e, dunque, in maniera tardiva rispetto a quanto previsto dall’ art. 101, comma 2, C.G.S.).

Numeron. 0048/CFA/2025-2026/A

PresidenteCastiglia

RelatoreRaiola

Riferimenti normativiartt. 48 CGS; art. 53 CGS; art. 101 CGS; Regole tecnico-operative del processo sportivo telematico della FIGC - Comunicati Ufficiali n.160/A del 1° febbraio 2021 e n. 166/A del 20 aprile 2023

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Art. 48 - Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva

1. A parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva, il Consiglio federale determina annualmente la misura del contributo. 2. I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice. 3. Il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all’organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo. 4. Non è previsto il versamento di alcun contributo da parte del Procuratore federale e dagli altri organi federali. 5. I contributi sono incamerati indipendentemente dall'esito del giudizio, salvo quanto previsto dal comma 6. 6. I contributi dei giudizi accolti, anche parzialmente, proposti in ambito della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, sono restituiti.

Art. 53 - Modalità di comunicazione degli atti

1. Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. 2. Le società, all’atto della affiliazione o del rinnovo della stessa, comunicano l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per l'affiliazione. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la società è tenuta a darne comunicazione alla Federazione. 3. I tesserati delle società professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo di posta certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, il tesserato è tenuto a darne comunicazione alla Federazione. 4. I tesserati delle società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata della società per la quale si tesserano, che si considera eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento. 5. Gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro: a) per le persone fisiche: 1) all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato. In caso di mancata trasmissione al tesserato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità; 2) nell'ipotesi in cui l'interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società dell'ultimo tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato dandone prova all'organo procedente. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità; 3) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante; b) per le società: 1) all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata dalla società all'atto della affiliazione o del rinnovo della stessa; 2) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante. 6. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2 interessati da procedimento disciplinare hanno l'onere di indicare in ogni atto, ai fini del procedimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata proprio o della società per la quale operano o del proprio difensore, presso il quale intendono ricevere comunicazioni. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità.