Corte federale d’appello – reclamo – motivi – introdotti con memoria – inammissibilità

1/20/2026

Stagione: 2025-2026

Sono inammissibili i motivi di reclamo tardivamente introdotti mediante memoria (CFA, sez. IV, n. 53/2019–2020; CFA, sez. I, n. 110/2024–2025).

Numeron. 0075/CFA/2025-2026/G

PresidenteTorsello

RelatoreDrigani

Riferimenti normativiart. 101 CGS

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Art. 101 - Reclamo degli interessati

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello. 2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare. 3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso. 4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.