1/8/2026
Stagione: 2025-2026
La nullità della comunicazione della decisione di primo grado comporta l'inidoneità della stessa a provocare la decorrenza del termine per appellare. Difatti, tale termine decorre solo da una comunicazione idonea a garantire una conoscenza legale e non equivoca dell’atto, in modo compatibile con il diritto di difesa e, quindi, con l’integrità del contraddittorio (nel caso di specie la Corte ha ritenuto che fosse nulla la comunicazione della decisione effettuata presso la precedente società di appartenenza del calciatore).
Numero: n. 0071/CFA/2025-2026/D
Presidente: Torsello
Relatore: Torsello
Riferimenti normativi: art. 101, comma 2, CGS
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello. 2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare. 3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso. 4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.