11/12/2025
Stagione: 2025-2026
La fattispecie sub b) dell’art. 63, quarto comma, C.G.S. postula l’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati nelle pronunce a confronto (CFA, SS.UU., n. 91/2018/2019; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 11/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 21/2022-2023). Pertanto, non sussiste incompatibilità tra una decisione del giudice sportivo rispetto a quelli accertati dal Tribunale dei minorenni allorché quest’ultima sia stata pronunciata ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. 448/1988. In materia di processo a carico di imputati minorenni, la Corte di Cassazione ha chiarito, ai fini della operatività della irrilevanza del fatto delineata nell’art. 27 del D.P.R. n. 448 del 1988, che devono contemporaneamente sussistere tre requisiti: la tenuità del fatto, l'occasionalità del comportamento e il pregiudizio per il minore derivante da un ulteriore corso del procedimento. In particolare, il giudizio di tenuità richiede che il fatto sia valutato globalmente, considerando una serie di parametri quali la natura del reato e la pena edittale, l'allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e le modalità con le quali esso è stato eseguito; l'occasionalità indica, invece, la mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti mentre il pregiudizio per le esigenze educative del minore comporta una prognosi negativa in ordine alla prosecuzione del processo, improntato, più che alla repressione, al recupero della devianza del minore (Cass. Pen. Sez. 2, n. 32692 del 06/09/2010). Pertanto la sentenza di non doversi procedere per irrilevanza del fatto ai sensi dell'art. 27 d.P.R. n. 448/1988, postula pur sempre l’affermazione della responsabilità penale e l’insussistenza dei presupposti per una pronuncia più favorevole e ampiamente liberatoria in fatto. L’irrilevanza del fatto costituisce espressione del principio di minima offensività in quanto riguarda l’identità individuale e sociale del minorenne, che si vuole proteggere il più possibile da processi di auto ed etero svalutazione. Si tratta di dinamiche tutt’affatto speciali che non possono essere trasfuse in un diverso sistema ordinamentale e che esauriscono la loro validità unicamente all’interno del processo penale minorile costruito in funzione autolimitativa “a misura di minore”, in maniera da renderlo compatibile con la tutela di personalità ancora in via di formazione. L’autonomia dell’ordinamento sportivo, riconosciuta dal d.l. 220 del 2003 conv. in l. 280/23, comprende espressamente “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive” (art. 2, «autonomia dell’ordinamento sportivo») e include qualsiasi fatto comunque idoneo a incrinare i valori sportivi. In tale ambito, le valutazioni degli organi federali sono necessariamente ispirate a logiche interne all’ordinamento sportivo che devono tener conto che la pratica sportiva, da intendere non solo come valore in sé, ma soprattutto come veicolo di valori e palestra di vita, è chiamata a educare all'osservanza delle regole, al sacrificio, al rispetto dell'altro e che il trattamento sanzionatorio a carico dei tesserati deve garantire l’efficacia deterrente delle misure e deve essere connotato da finalità essenzialmente retributive, anche in funzione generale preventiva. [(Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che dalla disamina della motivazione che aveva condotto alla decisione di non luogo a procedere non si evinceva affatto che il Tribunale dei minorenni avesse ravvisato l’esistenza di elementi atti a escludere l’integrazione della fattispecie materiale costitutiva del reato di lesioni personali (e parallelamente integrante anche la diversa fattispecie dell’illecito disciplinare sportivo di cui all’art. 35 C.G.S.) ma, più limitatamente, soltanto che esso avesse inteso attribuire a quel fatto (di cui si è, appunto, comunque confermata la perfetta venuta ad esistenza ed integrazione) un valore illecito diverso (rispetto quello ritenuto dagli organi di giustizia sportiva) quanto al contesto in cui lo stesso si è consumato e ai suindicati parametri valutativi. Il che trovava riprova nella circostanza per cui la formula che il Tribunale dei minorenni aveva inteso utilizzare non fosse stata quella assolutoria di non sussistenza del fatto, ma quella (non negante l’integrazione dell’accadimento materiale) di non luogo a provvedere sul fatto di reato, che comunque si è ritenuto acclarato)].
Numero: n. 0044/CFA/2025-2026/G
Presidente: Torsello
Relatore: Giordano
Riferimenti normativi: art. 63, comma 4, lett. b), CGS; art. 27 del d.P.R. 448/1988
1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa. 2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione. 3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione. 4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui: a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto; b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile; c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio. 5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.