Corte federale d’appello – vizi della decisione impugnata - mancanza di motivazione – sindacato - contenuti

11/26/2024

Stagione: 2024-2025

La valutazione della sufficienza della motivazione va fatta caso per caso e non in astratto e l’anomalia motivazionale si configura non solo quando essa manchi del tutto dal punto di vista grafico ma anche quando, pur essendo formalmente presente, si collochi al di sotto del minimo costituzionalmente imposto dal rispetto dell’art. 111, sesto comma, Cost., e abbia carattere di motivazione apparente per essere connotata dal contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o dall’avere carattere meramente assertivo, tautologico, apodittico. Il punto, dunque, non è quantitativo, ma qualitativo. Una motivazione può essere sintetica, ma idonea; e, all’inverso, meramente apparente allorché, al di là della veste formale, non consenta di comprendere le ragioni della decisione e l’iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato, non assolvendo così alla finalità sua propria che è quella di consentire alle parti, al giudice dell’eventuale grado successivo e a tutti i consociati la comprensione dell’esercizio del potere giurisdizionale (CFA, Sez. I, n. 17/2023-2024)

Numeron. 53/CFA/2024-2025/B

PresidenteTorsello

RelatoreAtzeni

Riferimenti normativiart. 44, comma 3, CGS

Articoli

Art. 44 - Principi del processo sportivo

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale. 3. La decisione del giudice è motivata e pubblica. 4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto. 5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività. 6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.