Dichiarazioni lesive – art. 33 Cost. - rilevanza

10/31/2025

Stagione: 2025-2026

L’impiego di espressioni denigratorie è ancor più aggravato dal loro impiego nella realtà sportiva, che fa della tutela della persona, del rispetto dell'altro, dell'inclusione, alcuni tra i suoi principi fondamentali. In tal senso, la stessa recente riforma dell'art. 33 cost., che espressamente riconosce il "valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme" (CFA, Sez. I, n. 115/2024-2025).

Numeron. 0034/CFA/2025-2026/D

PresidenteGiordano

RelatoreLandi

Riferimenti normativiart. 4 CGS

Articoli

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.