Dichiarazioni lesive - sanzioni disciplinari – determinazione - uso di social network – maggiore riprovevolezza

10/31/2025

Stagione: 2025-2026

Ai fini della dosimetria della pena, deve essere valorizzato, in termini di maggiore gravità, l’uso di un social network (nella specie Instagram) per veicolare le espressioni lesive, tenuto conto del larghissimo impiego di detto strumento soprattutto tra i più giovani, che proprio l'applicazione alla pratica sportiva, quale palestra di vita, è chiamata a educare all'osservanza delle regole, al sacrificio, al rispetto dell'altro. Sì che, in questo particolare contesto, l'ambito dilettantistico nel quale si sono sviluppati i fatti, anziché attenuarla ne lascia ancor più apprezzare la riprovevolezza.

Numeron. 0034/CFA/2025-2026/E

PresidenteGiordano

RelatoreLandi

Riferimenti normativiart. 4 CGS

Articoli

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.