11/25/2025
Stagione: 2025-2026
Ai sensi dell’art. 22, comma 1, C.G.S., ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del CGS (le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale), è fatto obbligo di presentarsi innanzi agli organi di giustizia sportiva.
Numero: n. 0048/CFA/2025-2026/F
Presidente: Castiglia
Relatore: Raiola
Riferimenti normativi: art. 22, comma 1, CGS
1. Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1 è fatto divieto di dare a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso e, se convocati, è fatto obbligo di presentarsi innanzi agli organi di giustizia sportiva. 2. Alle società, ai loro dirigenti e tesserati nonché ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2 è fatto divieto di intrattenere rapporti di abitualità o rapporti comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell’ambito dell’attività sportiva con i componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva e con gli associati dell’AIA. 3. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), g) e quelle di cui all’art. 9, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h). 4. La società risponde della presenza di sostanze vietate dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del CONI, trovando applicazione le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g).