Fatti violenti dei sostenitori – art. 26, comma 1, CGS – “in occasione della gara” – nozione – estensione temporale – fasi immediatamente precedenti e successive – fase di deflusso verso gli spogliatoi

8/19/2026

Stagione: 2026-2027

L’art. 26 del Codice di giustizia sportiva non richiede che il fatto violento sia commesso “durante la gara”, ma “in occasione della gara”: locuzione volutamente ampia, che abbraccia l’intero arco temporale dell’evento sportivo, comprensivo delle fasi immediatamente precedenti e successive alla disputa dell’incontro, tra le quali rientra a pieno titolo la fase di deflusso dei tesserati dal terreno di gioco verso gli spogliatoi, fase che appartiene funzionalmente alla manifestazione sportiva e ricade nel perimetro degli obblighi organizzativi e di vigilanza gravanti sulla società ospitante; sul piano sistematico, poiché la responsabilità della società si estende ai fatti commessi nelle aree esterne immediatamente adiacenti all’impianto sportivo, a fortiori essa non può arrestarsi, sul piano temporale, al triplice fischio finale, quando i protagonisti della gara si trovano ancora all’interno dell’impianto e nella zona ad essi riservata (CFA, Sez. I, n. 37/2023-2024; Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. III, n. 87/2018-2019).

Numeron. 0028/CFA/2026-2027/O

PresidenteTorsello

RelatoreAtzeni

Riferimenti normativiart. 26, comma 1, CGS;

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Art. 26 - Fatti violenti dei sostenitori

1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone. 2. Per i fatti di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A; da euro 6.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B; da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C. 3. Se la società è già stata diffidata ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, oltre alla sanzione di cui al comma 2, è inflitta una o più sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f). Se la società è stata sanzionata più volte, si applica, congiuntamente all'ammenda, la sanzione della squalifica del campo che non può essere inferiore a due giornate. 4. Se la società responsabile non è appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta alla società la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g). Se la società è stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.