Fatti violenti dei sostenitori – art. 26, comma 1, CGS – pericolo per l’incolumità pubblica – mera potenzialità della lesione – sufficienza – danno effettivo – non occorre

8/19/2026

Stagione: 2026-2027

Per pericolo per la pubblica incolumità, ai fini dell’art. 26 del Codice di giustizia sportiva, deve intendersi quel fatto anche solo potenzialmente produttivo di rilevante nocumento fisico o psichico, determinatosi in campo o fuori di esso: la mera potenzialità della lesione è dunque sufficiente ad integrare l’evento di pericolo richiesto dalla norma, senza che occorra la verificazione di un danno effettivo (CFA, Sez. I, n. 37/2023-2024).

Numeron. 0028/CFA/2026-2027/E

PresidenteTorsello

RelatoreAtzeni

Riferimenti normativiart. 26, comma 1, CGS;

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Art. 26 - Fatti violenti dei sostenitori

1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone. 2. Per i fatti di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A; da euro 6.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B; da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C. 3. Se la società è già stata diffidata ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, oltre alla sanzione di cui al comma 2, è inflitta una o più sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f). Se la società è stata sanzionata più volte, si applica, congiuntamente all'ammenda, la sanzione della squalifica del campo che non può essere inferiore a due giornate. 4. Se la società responsabile non è appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta alla società la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g). Se la società è stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.