8/19/2026
Stagione: 2026-2027
La nozione di “pericolo per l’incolumità pubblica” di cui all’art. 26 del Codice di giustizia sportiva va intesa nella peculiare accezione propria della disciplina sportiva, non coincidente con quella penalistica: è da escludere che la norma si limiti a sanzionare violenze fisiche, pestaggi, colluttazioni o impiego di strumenti atti ad offendere, dal momento che l’intento del legislatore federale è quello di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima pacifico e disteso in campo e fuori, sicché debbono essere considerate sanzionabili anche le condotte intimidatorie e le aggressioni verbali, in quanto idonee a turbare il clima di serenità che deve contraddistinguere soprattutto il settore dilettantistico; ne consegue che un rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori, prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi, minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato “pericolo per la pubblica incolumità” nella peculiare accezione della disciplina sportiva (CFA, SS.UU., n. 66/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 49/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 50/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 2/2025-2026).
Numero: n. 0028/CFA/2026-2027/D
Presidente: Torsello
Relatore: Atzeni
Riferimenti normativi: art. 26, comma 1, CGS;
1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone. 2. Per i fatti di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie A; da euro 6.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie B; da euro 3.000,00 ad euro 50.000,00 per le società di serie C. 3. Se la società è già stata diffidata ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, oltre alla sanzione di cui al comma 2, è inflitta una o più sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f). Se la società è stata sanzionata più volte, si applica, congiuntamente all'ammenda, la sanzione della squalifica del campo che non può essere inferiore a due giornate. 4. Se la società responsabile non è appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta alla società la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g). Se la società è stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.