Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4, comma 1, CGS - principi di lealtà, correttezza e probità – natura giuridica - violazione – è rilevante in via autonoma – violazione di altra norma del CGS – non occorre

11/12/2025

Stagione: 2025-2026

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per la sottoposizione a sanzione sportiva, è sufficiente la lesione delle norme generali di comportamento relative al principio di lealtà, trattandosi di norma di chiusura volta a ricomprendere tutte le ipotesi, non analiticamente contemplate, nelle quali è ravvisabile una violazione dei doveri che devono essere assolti da tutti coloro che svolgono, con le loro diverse funzioni, un’attività sportiva. In sostanza, la violazione del principio non deve risolversi necessariamente nella violazione di altre prescrizioni ma, proprio per l’elasticità dei parametri valutativi, tale principio ha il suo precipuo ambito applicativo là dove non si ravvisa qualche specifico inadempimento dei doveri previsti dall’ordinamento sportivo (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 49/2016; Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 24/2025; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 10/2024). Ciò in quanto l’etica sportiva informa e qualifica la giuridicità dell’ordinamento, costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo medesimo e la negazione di quel valore si traduce nella negazione stessa dell’ordinamento stesso (Collegio di garanzia dello sport, parere n. 5/2017; CFA, SS.UU., n. 4/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 12/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 50/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 66/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 103/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 37/2023-2024).

Numeron. 0041/CFA/2025-2026/E

PresidenteTorsello

RelatoreBarbaro

Riferimenti normativiart. 4, comma 1, CGS

Articoli

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.