Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4, comma 1, CGS - principi di lealtà, correttezza e probità – natura giuridica - violazione – è rilevante in via autonoma – violazione di altra norma del CGS – non occorre

1/20/2026

Stagione: 2025-2026

Il dovere di lealtà, correttezza e probità sancito dall’art. 4, comma 1, CGS, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte federale d’appello, costituisce una clausola generale di chiusura: esso impone a tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo di osservare le regole e di comportarsi secondo buona fede in qualsiasi attività riconducibile al sistema sportivo. Il Collegio di garanzia dello sport (decisione Sezioni Unite n. 5/2024) ha evidenziato che tali doveri hanno una connotazione intensa, si ispirano ai principi di correttezza e buona fede del diritto civile e colmano le lacune normative. La violazione di detti principi può essere riscontrata anche in assenza di una specifica norma, quando il tesserato ponga in essere una condotta contraria all’affidamento e alla lealtà verso la società.

Numeron. 0075/CFA/2025-2026/C

PresidenteTorsello

RelatoreDrigani

Riferimenti normativiart. 4, comma 1, CGS

Articoli

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.