2/24/2023
Stagione: 2022-2023
Le clausole generali concernenti il principio di correttezza e lealtà sportiva (art. 4, comma 1, CGS) rinviano a norme sociali o di costume da autorevole dottrina paragonate a una sorta di "organi respiratori" che consentono di adeguare costantemente la normativa all’evoluzione della realtà sociale di riferimento e di recepire e salvaguardare i valori comunemente avvertiti come irrinunciabili dalla comunità degli sportivi (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 70/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 16/2022-2023; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 23/2022-2023).
Numero: n. 68/CFA/2022-2023/A
Presidente: Torsello
Relatore: Mauceri
Riferimenti normativi: art. 4 CGS
I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.