Giudizio e responsabilità disciplinare -- cd. patteggiamento -- applicazione di sanzioni su richiesta - applicabilità all'ordinamento sportivo - esclusione

3/18/2026

Stagione: 2025-2026

In materia di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., la giurisprudenza penale della Suprema Corte considera che l'accordo tra imputato e PM costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che diviene irrevocabile una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e, pertanto, né all'imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione (Cass. Pen. n. 25102/2021). Si è anche precisato che l'accordo non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale di una delle parti (Cass n. 48900/2015), in quanto sarebbe illogico ritenere che, una volta raggiunta l'intesa sulla pena da applicare, la richiesta possa invece essere revocata, al punto di far ritenere "abnorme" l'indebita regressione del procedimento, che ne consegue (Cass. n. 55124/2016). La regola processuale affermata in ambito penale può riassumersi nel senso che, una volta raggiunto l'accordo consensuale sulla pena da applicare, l'eventuale revoca della volontà di uno solo dei contraenti non produce alcun effetto sul patto già perfezionatosi, che non può essere più modificato o ritirato, salva la presenza di un vizio del consenso o il sopraggiungere di una modifica legislativa più favorevole che alteri la precedente valutazione di convenienza sulla base della quale la parte si era indotta a chiedere o consentire all'accordo. Al di fuori di tali ipotesi, sussiste soltanto la possibilità per le parti di modificare concordemente l'accordo precedentemente raggiunto e di sostituire ad esso un nuovo accordo, ma non quella di desistere unilateralmente dall'accordo raggiunto. La giurisprudenza federale, formatasi anche in relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 3, C.G.S., ha costantemente negato la possibilità di trasfondere automaticamente nel processo sportivo principi (specie, ma non solo, in materia di valutazione delle prove) applicabili in ambito penalistico. La diversità degli obiettivi da perseguire in ambito sportivo ha condotto ad affermare che l'ordinamento federale, espressione della cd. libertà associativa, ben può dotarsi di regole proprie, funzionali al perseguimento degli scopi statutari, anche di portata più restrittiva di quelle rinvenienti dall'ordinamento statale (CFA, SS.UU., n. 47/2015-2016; Sez. II, n. 51/2018-2019; SS.UU., n. 83/2018-2019; SS.UU., n. 120/2018-2019; CFA, SS.UU., n. 28/2023-2024). È costante il richiamo all'autonomia dell'ordinamento sportivo -- come è noto costituzionalmente garantita - che porta ad escludere la soggezione degli strumenti processuali sportivi alle regole del processo penale e ad affermare l'ammissibilità di un circuito normativo che non necessariamente debba riflettere le previsioni normative riferite ad istituti che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale). Proprio il riconoscimento dell'autonomia medesima conduce ad affermare, in linea generale, l'insussistenza di una doverosa permeabilità dell'ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell'ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l'ordinamento sportivo è libero di perseguire la propria pretesa punitiva -- nei confronti dei propri appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti dell'ordinamento settoriale -- con autonomi mezzi e procedure che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell'ordinamento statale.

Numeron. 0096/CFA/2025-2026/A

PresidenteTorsello

RelatoreGiordano

Riferimenti normativiart. 126 CGS; art. 444 CPP

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Art. 126 - Applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento

1. Prima che il Procuratore federale abbia notificato l'atto di deferimento, i soggetti ai quali è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini possono richiedere, con una proposta di accordo trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata alla segreteria della Procura federale, l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. 2. La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo della metà di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti. 3. Il Procuratore federale, ove ritenga congrui la sanzione o gli impegni indicati nella proposta di accordo, informa il Procuratore generale dello sport il quale, entro dieci giorni, può formulare rilievi. 4. La proposta di accordo è trasmessa, a cura del Procuratore federale, al Presidente federale, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. 5. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, la proposta di accordo diviene definitiva e l'accordo viene pubblicato con Comunicato ufficiale ed acquista efficacia. L'accordo comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare, salvo che non ne sia data completa esecuzione nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla sua pubblicazione. 6. Nel caso in cui non sia data completa esecuzione dell'accordo, la Federazione, su comunicazione del competente ufficio, prende atto della intervenuta risoluzione dell’accordo con Comunicato ufficiale e, esclusa la possibilità di concluderne altro ai sensi del comma 1, la Procura federale procede per quanto di sua competenza. 7. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, per gli episodi di abusi o di molestie sessuali, per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza, per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall’ordinamento federale.