3/18/2026
Stagione: 2025-2026
L'art. 126 del C.G.S., che disciplina il cosiddetto patteggiamento anteriore al deferimento, ossia l'applicazione di sanzioni su richiesta formulata dagli incolpati prima della notifica dell'atto di deferimento, è ontologicamente differente rispetto al patteggiamento penale. La marcata differenziazione tra il patteggiamento penale (governato sempre dal giudice) e quello sportivo (valevole unicamente nei rapporti tra Procura federale e soggetto dell'ordinamento) rende arduo immaginare un'assimilazione tra i due istituti (CFA, SS.UU., n. 102/2024-2025). L'art. 126 prevede un procedimento scandito in fasi successive: i) la proposta di accordo degli indagati alla Procura federale (comma 1); ii) la valutazione di congruenza da parte del Procuratore federale e l'informazione al Procuratore generale dello sport, che entro dieci giorni può formulare rilievi sulla correttezza della qualificazione dei fatti e la congruità della sanzione o degli impegni indicati (comma 3); iii) la trasmissione della proposta al Presidente federale, che può formulare osservazioni entro quindici giorni, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello sport (comma 4); iv) in assenza di osservazioni del Presidente federale, la proposta di accordo diviene definitiva (comma 5). L'accordo non si forma se e quando il Procuratore federale viene a riconsiderare il proprio iniziale giudizio di congruenza -- come legittimamente accade a seguito dei rilievi del Procuratore generale dello sport -- atteso che viene a mancare uno dei presupposti essenziali per la trasmissione della proposta al Presidente federale, ossia il previo giudizio positivo di congruenza del Procuratore federale medesimo. In questa cornice, il ruolo del Procuratore federale non è quello di un mero tramite tra l'indagato e il Presidente federale, ma quello di parte attiva che, ai sensi del comma 3, deve preliminarmente valutare la congruenza della sanzione proposta. Il perfezionamento dell'accordo richiede il concorso concomitante di tutti i seguenti presupposti: il previo giudizio di congruità del Procuratore federale, la mancanza di rilievi del Procuratore generale dello sport e l'assenza di osservazioni del Presidente federale. Il difetto di uno solo di essi arresta il procedimento ex art. 126 e impedisce alla proposta di emergere dalla condizione di inefficacia e acquisire valore di accordo definitivo. La formulazione di rilievi da parte del Procuratore generale dello sport (o del Presidente federale) impedisce il perfezionamento dell'accordo, privandolo della capacità di generare "l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare", che riprende invece vigore con il deferimento. Deve escludersi che il Procuratore federale possa operare un sindacato sui rilievi formulati dal Procuratore generale, dovendosi piuttosto ritenere che, in presenza di rilievi ostativi, l'eventuale accordo intervenuto tra l'incolpato e il Procuratore federale sia destinato a rimanere inefficace. Difatti, tali rilievi non sono privi di effetto, ma costituiscono un elemento qualificato di valutazione che il Procuratore federale non può ignorare nella propria determinazione circa la congruenza dell'accordo.
Numero: n. 0096/CFA/2025-2026/B
Presidente: art. 126 CGS; art. 444 CPP
Relatore: Torsello
Riferimenti normativi: Giordano
1. Prima che il Procuratore federale abbia notificato l'atto di deferimento, i soggetti ai quali è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini possono richiedere, con una proposta di accordo trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata alla segreteria della Procura federale, l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. 2. La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo della metà di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti. 3. Il Procuratore federale, ove ritenga congrui la sanzione o gli impegni indicati nella proposta di accordo, informa il Procuratore generale dello sport il quale, entro dieci giorni, può formulare rilievi. 4. La proposta di accordo è trasmessa, a cura del Procuratore federale, al Presidente federale, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. 5. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, la proposta di accordo diviene definitiva e l'accordo viene pubblicato con Comunicato ufficiale ed acquista efficacia. L'accordo comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare, salvo che non ne sia data completa esecuzione nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla sua pubblicazione. 6. Nel caso in cui non sia data completa esecuzione dell'accordo, la Federazione, su comunicazione del competente ufficio, prende atto della intervenuta risoluzione dell’accordo con Comunicato ufficiale e, esclusa la possibilità di concluderne altro ai sensi del comma 1, la Procura federale procede per quanto di sua competenza. 7. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, per gli episodi di abusi o di molestie sessuali, per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza, per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall’ordinamento federale.