3/18/2026
Stagione: 2025-2026
L'accordo ex art. 126 del Codice di giustizia sportiva non comporta ammissione di responsabilità in ordine ai fatti contestati, né può essere valutato come rinuncia --- nemmeno implicita o silenziosa --- ad eccezioni di rito. Ciò in quanto l'istituto in esame si caratterizza per una marcata differenza ontologica rispetto al patteggiamento penale, operando esclusivamente nei rapporti tra Procura federale e soggetto dell'ordinamento e producendo, una volta perfezionato, il solo effetto di impedire l'azione disciplinare senza estinguerla, con la conseguenza che la rilevanza disciplinare della condotta rimane ancorata al fatto e non alla negoziazione intervenuta (CFA, SS.UU., n. 102/2024-2025). Ne deriva che il mancato perfezionamento dell'accordo non determina alcuna preclusione processuale a carico degli indagati, i quali conservano intatte le proprie facoltà difensive nel procedimento ordinario; né dal contenuto della proposta non perfezionata possono trarsi argomenti a loro sfavore sul piano della responsabilità o della rinuncia a eccezioni processuali (CFA, Sez. I, n. 71/2021-2022; TFN -- Sez. Disciplinare, n. 44/2021-2022).
Numero: n. 0096/CFA/2025-2026/F
Presidente: Torsello
Relatore: Giordano
Riferimenti normativi: art. 126 CGS
1. Prima che il Procuratore federale abbia notificato l'atto di deferimento, i soggetti ai quali è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini possono richiedere, con una proposta di accordo trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata alla segreteria della Procura federale, l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. 2. La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo della metà di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti. 3. Il Procuratore federale, ove ritenga congrui la sanzione o gli impegni indicati nella proposta di accordo, informa il Procuratore generale dello sport il quale, entro dieci giorni, può formulare rilievi. 4. La proposta di accordo è trasmessa, a cura del Procuratore federale, al Presidente federale, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. 5. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, la proposta di accordo diviene definitiva e l'accordo viene pubblicato con Comunicato ufficiale ed acquista efficacia. L'accordo comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare, salvo che non ne sia data completa esecuzione nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla sua pubblicazione. 6. Nel caso in cui non sia data completa esecuzione dell'accordo, la Federazione, su comunicazione del competente ufficio, prende atto della intervenuta risoluzione dell’accordo con Comunicato ufficiale e, esclusa la possibilità di concluderne altro ai sensi del comma 1, la Procura federale procede per quanto di sua competenza. 7. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, per gli episodi di abusi o di molestie sessuali, per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza, per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall’ordinamento federale.