12/23/2025
Stagione: 2025-2026
L’art. 18, comma 2, CGS estende l’applicabilità dell’aggravante non solo a fatti della medesima natura ma a tutte le possibili infrazioni, con l'unico limite determinato dalla circostanza che il precedente inter stagionale sia stato definito con una pronuncia di condanna (CFA, SS.UU., n. 54/2024-2025). Al riguardo, con riferimento alle fattispecie previste nei due commi dell’art. 18 C.G.S., è stato precisato che si tratta di “situazioni del tutto distinte, dove sono ben marcate più differenze, soprattutto una di carattere temporale molto netto […] Nella fattispecie di cui al primo comma, tutto si conclude nella stessa stagione sportiva, viene richiesta la preesistenza unicamente di una sanzione e non una condanna e la recidiva impone solo che si tratti di fatti della stessa natura; nella fattispecie del secondo comma, la rilevanza del fatto si estende anche alla stagione successiva e questa valenza ulteriore è compensata da un maggior rigore nella predeterminazione del fatto rilevante, ridotto in termine di tipicità e qualificato dall'essere stato accertato da una condanna” (CFA, SS.UU., n. 103/2024-2025).
Numero: n. 0063/CFA/2025-2026/D
Presidente: Anastasi
Relatore: Anastasi
Riferimenti normativi: art. 18 CGS
1. Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alla società, ai dirigenti, ai tesserati della società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che hanno subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali e che ricevono altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni. 2. La condanna ad una delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m) è valutata, ai fini della recidiva, anche per le infrazioni commesse nella stagione sportiva successiva.