10/31/2025
Stagione: 2025-2026
La sanzione della penalizzazione, che è idonea ad incidere sulla posizione di altri competitori oltre che sul sanzionato e persegue l’esigenza di garantire la regolarità delle competizioni, è soggetta all’applicazione del principio di insormontabilità dei limiti edittali, dovendo essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione (CFA, SS.UU., n. 72/2024-2025).
Numero: n. 0036/CFA/2025-2026/B
Presidente: Torsello
Relatore: Colarusso
Riferimenti normativi: art. 12 CGS
1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva. 2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente. 3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.