1/8/2025
Stagione: 2024-2025
Non opera l’attenuante della fattiva collaborazione nel caso di una postuma ammissione di fatti già pienamente acquisiti e irrevocabilmente acclarati.
Numero: n. 54/CFA/2024-2025/F
Presidente: Torsello
Relatore: Mauceri
Riferimenti normativi: art. 128 CGS
1. In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi di giustizia sportiva possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa. La riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità.