1/15/2024
Stagione: 2023-2024
L’art. 39 CGS CONI prevede, al comma 3, che solo la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell’imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l’autonomia dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto. Il provvedimento di archiviazione, trattandosi di decisione adottata allo stato degli atti, non contiene alcun definitivo accertamento di fatto, potendo anche essere superato da un decreto motivato di autorizzazione alla riapertura delle indagini qualora si verifichi l’esigenza di nuove investigazioni in relazione al medesimo fatto -art. 414 c.p.p. (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 99/2019-2020). Conclusione che appare evidente alla luce delle diverse cognizioni e regole di giudizio che presiedono all’emissione di un decreto di archiviazione piuttosto che di una sentenza assolutoria.
Numero: n. 72/CFA/2023-2024/B
Presidente: Torsello
Relatore: Morelli
Riferimenti normativi: art. 39, comma 3, CGS CONI