Giudizio e responsabilità disciplinare – illecito disciplinare - carattere speciale – effetti sotto il profilo sostanziale e processuale - violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità - Art. 4, comma 2, CGS - caratteri – non tassatività

4/6/2023

Stagione: 2021-2022

Numeron. 29/CFA/2021-2022/F

PresidenteDe Zotti

RelatorePalmieri

Riferimenti normativiart. 4, comma 1, CGS;

Articoli

Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali

I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.