2/11/2025
Stagione: 2024-2025
Costituisce opinione diffusa nella letteratura di riferimento che le comunicazioni on line, anche quelle più innocenti e inoffensive, alterano i canoni classici delle relazioni interpersonali, tanto da risultare artificiose e, al tempo stesso, ingannevoli. La mancanza del contatto visivo, oltre a ridurre la responsabilità dell’interazione, impedisce di valutare appieno la reazione emotiva dell’interlocutore e a dare il giusto peso alle parole; allo stesso tempo, a causa dello scambio pressoché istantaneo delle comunicazioni, i contenuti della c.d. oralità scritta costituiscono spesso frutto amplificato di emozioni impulsive e non di opinioni consapevoli e meditate. In tale contesto, non può escludersi che l’immediatezza e la sintesi che caratterizzano queste comunicazioni, insieme all’inevitabile impoverimento dei codici linguistici, possano tradire il pensiero dell’autore delle dichiarazioni e innescare fraintendimenti e malintesi.
Numero: n. 81/CFA/2024-2025/I
Presidente: Torsello
Relatore: Giordano
Riferimenti normativi: art. 57 CGS
1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale. 2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.